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Nella circolare INPS n. 43/2023, l’INPS ribadisce che anche per i casi di licenziamento per crisi aziendale e insolvenza, non viene meno l’obbligo di versare il ticket di licenziamento introdotto dalla Legge Fornero (92/2012).
L’obbligo scatta ogni qual volta le interruzioni dei rapporti di lavoro facciano sorgere, in capo ai lavoratori cessati, il diritto, anche solamente teorico, alla percezione della Naspi; d’altronde in caso di crisi aziendale, le cessazioni del rapporto di lavoro (sia il licenziamento, le dimissioni per giusta causa e la risoluzione di diritto allo spirare del periodo di sospensione del rapporto di lavoro, costituiscono perdita involontaria dell’occupazione. E questo vale anche quando il curatore – nel rispetto della par condicio dei creditori – non abbia la liquidita’ necessaria per procedere al pagamento del contributo. Egli dovrà comunque provvedere all’invio dei flussi uniemens entro la fine del mese successivo a quello in cui comunica la risoluzione del rapporto di lavoro, sarà compito della sede dell’INPS territorialmente competente gestire le operazioni di recupero del credito.
L’obbligo del ticket sorge anche nelle ipotesi di licenziamento collettivo in base agli articoli 4 e 24 della legge 223/1991. In queste ipotesi, la legge modula l’onere in maniera differente a seconda che l’azienda rientri o meno nell’ambito della disciplina della cassa integrazione straordinaria (CIGS) e che la procedura di licenziamento si sia conclusa o meno con l’accordo sindacale.
(Autore: AMS)
(Fonte: Il Sole 24Ore)