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L’INPS, nel messaggio 1681/2023, dando il via libera alle liquidazioni delle pensioni con quota 103 che consente ai lavoratori dipendenti e autonomi iscritti all’INPS – inclusa la gestione separata – di mettersi a riposo all’età di almeno 62 anni con un’anzianità contributiva di almeno 41 anni e i cui requisiti vanno maturati necessariamente entro fine anno 2023, precisa che la presenza di un reddito, anche se di minimo importo, derivante da lavoro dipendente, autonomo o co.co.co., in Italia o all’estero, fa scattare lo stop della pensione per l’intero anno di produzione del reddito.
L’INPS infatti sottolinea che la pensione anticipata non è cumulabile con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, ad eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale nel limite di 5.000 euro lordi annui. L’incumulabilità totale vige dal primo giorno di decorrenza della pensione e fino alla maturazione dei requisiti per la pensione di vecchiaia (oggi 67 anni).
Novità della quota 103 è la previsione del limite d’importo all’erogazione della pensione: cinque volte il minimo dell’Inps, per le mensilità pagate in anticipo rispetto all’età per la pensione di vecchiaia (come detto 67 anni nel 2023 e 2024). Perciò, fino a 67 anni, il pre-pensionato riceve una pensione non superiore al predetto limite, pari nel 2023 a 2.818,65 euro lordi mensili (in misura annua pari a 36.642 euro). L’INPS precisa che il limite è soggetto a rivalutazione annua e, di conseguenza, anche la pensione con eventuale adeguamento al fine di garantire il rispetto del limite.
(Autore: AMS)
(Fonte: ItaliaOggi)