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Chi, avendo i requisiti, rinuncia alla “pensione anticipata flessibile”, cd quota 103, può godere di un aumento dello stipendio pari alla trattenuta contributiva operata dal datore di lavoro in busta paga. L’incentivo, previsto dalla legge bilancio 2023, è disciplinato dal decreto 21 marzo 2023, apparso in GU n. 110/2023.
In particolare, il lavoratore che continua a lavorare invece di mettersi a riposo con quota 103, non paga più i contributi in busta paga (in genere pari al 9,19%) e il relativo importo, tolte le tasse, finisce nel netto busta paga. L’incentivo, stabilisce il decreto, perdura fino a quando il lavoratore non si mette in pensione o, comunque, fino a 67 anni d’età. Per fruirne va fatta domanda all’Inps .L’Istituto certifica al lavoratore, comunicandolo anche al datore di lavoro, il raggiungimento dei requisiti minimi per la Quota 103 entro 30 giorni dalla richiesta o dall’acquisizione della documentazione integrativa necessaria.
Il datore di lavoro, una volta ottenuta la certificazione, accredita al dipendente le somme corrispondenti alla contribuzione non trattenuta, procedendo eventualmente al recupero o all’adeguamento dei contributi già versati.
In caso di cambio di datore di lavoro, la scelta di beneficiare dell’incentivo viene automaticamente applicata e l’Inps ne informa il nuovo datore entro 30 giorni.
L’Istituto illustrerà a breve le istruzioni operative contenenti gli aspetti tecnici e procedurali relativi a bonus per il posticipo del pensionamento.
Detto incentivo e’ comunque cumulato al cuneo contributivo attualmente in vigore, il quale riduce gia’ i contributi a carico dei dipendenti nella seguente misura :
− con retribuzione lorda fino a 1.923 euro mensili (25.000 annui);
– 3% fino al 30 giugno e 7% da luglio a dicembre − con retribuzione lorda fino a 2.692 euro mensili (35.000 annui );
-2%fino al 30 giugno e 6% da luglio a dicembre.
A titolo di esempio, un lavoratore con retribuzione lorda mensile di 1.600 euro, il quale ha già diritto al cuneo in misura del 3% fino al 30 giugno e del 7% a partire da luglio, con il nuovo incentivo potrà al massimo valere il 6,19% fino al 30 giugno e il 2,19% da luglio.
Pertanto, per una valutazione oggettiva di convenienza, deve tenersi conto che il nuovo incentivo, a differenza del cuneo, non conserva l’accredito dei contributi a favore del lavoratore (lo sconto contributivo, in altre parole, si traduce anche in un impoverimento della futura pensione); e che, inoltre, su entrambi gli incentivi, i lavoratori pagano le tasse (l’IRPEF).
(Autore: AMS)
(Fonte: ItaliaOggi)