Ordine Informa
L’INAIL, con la circolare n.16 del 10 maggio 2023, ha reso noto che il tasso di interesse per le rateazioni dei debiti per premi assicurativi e quello per la determinazione delle sanzioni civili , sono rispettivamente pari al 9,75% e al 9,25%. Con riferimento alle rateazioni dei debiti per premi assicurativi, i piani di ammortamento relativi a istanze di rateazione presentate dal 10 maggio 2023 sono determinati applicando il tasso di interesse pari all’9,75%, mentre nulla varia per le rateazioni in corso, per le quali restano validi i piani di ammortamento già determinati con applicazione del tasso di interesse in vigore alla data di presentazione dell’istanza. Con riferimento alle sanzioni civili , a decorrere dal 10 maggio 2023 , il tasso del 9,25% dovrà essere applicato nelle seguenti ipotesi: • mancato o ritardato pagamento di contributi o premi, il cui ammontare è rilevabile dalle denunce e/o registrazioni obbligatorie ; • evasione connessa a registrazioni o denunce obbligatorie omesse o non conformi al vero, qualora la denuncia della situazione debitoria sia effettuata spontaneamente prima di contestazioni o richieste da parte degli enti impositori e comunque entro dodici mesi dal termine stabilito per il pagamento dei contributi o premi e sempreché il versamento dei contributi o premi sia effettuato entro trenta giorni dalla denuncia stessa (articolo 116, comma 8, lettera b), secondo periodo, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388); • mancato o ritardato pagamento di contributi o premi derivanti da oggettive incertezze connesse a contrastanti orientamenti giurisprudenziali o amministrativi sulla ricorrenza dell’obbligo contributivo, successivamente riconosciuto in sede giudiziale o amministrativa, sempreché il versamento dei contributi o premi sia effettuato entro il termine fissato dagli enti impositori (articolo 116, comma 10, della legge 23 dicembre 2000, n. 388). (Autore: AMS) (Fonte: FiscalFocus) |