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Chiarimenti INPS su Under 30 per apprendisti trasformati e bonus carburante


Ordine Informa

In merito all’Under 30 e apprendistato, la riduzione contributiva (disciplinata dal comma 106, art.1, L. 205/2017) e’  pari al 50% dei contributi a carico del datore di lavoro con un limite di 3.000 euro annui, fruibile per 12 mesi decorrenti dal periodo successivo alla scadenza del regime agevolato previsto dall’articolo 47, comma 7, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 per gli ex- apprendisti, con la condizione che il lavoratore interessato non avesse ancora compiuto 30 anni al momento della conferma in servizio al termine del periodo formativo.
In sostanza quindi, al lavoratore assunto con contratto di apprendistato professionalizzante, confermato in servizio al termine del periodo formativo, sono applicabili gli ulteriori 12 mesi del particolare regime all’uopo previsto (art.47, c.7, D. Lgs.81/2015) e, al termine di questi, l’under 30 per ulteriori 12 mesi, ma solo se presente il requisito anagrafico al termine del periodo formativo.
Il caso oggetto di un intervento alla trasmissione web tv dei consulenti del lavoro era relativo all’avvenuta revoca di tale incentivo da parte dell’Inps, a causa della presenza, nella vita lavorativa del soggetto in questione, di un ulteriore rapporto di lavoro a tempo indeterminato, svoltosi precedentemente al rapporto di apprendistato professionalizzante.
In tale fattispecie, ha assicurato il Dott. Pone (vicario dell’Inps ) , conformemente all’interpretazione fornita dai Consulenti del lavoro, si ritiene che l’unico requisito richiesto dalla norma sia quello anagrafico alla data di prosecuzione, e non anche quello occupazionale relativo alla mancanza di rapporti a tempo indeterminato nell’intera carriera lavorativa; pertanto, in ragione di ciò, l’incentivo risulta spettante, ed è stata inviata a tal proposito una segnalazione alle sedi territoriali affinché la criticità venga superata e la misura non venga revocata.

Per quanto riguarda il bonus carburanti di cui al D.L.5/2023 in fase di conversione, in considerazione dell’emendamento già approvato dalla Camera, ora al vaglio del Senato, che introduce l’assoggettamento al prelievo contributivo, qualora tale modifica fosse confermata definitivamente, l’istituto opererebbe eventuali recuperi su importi già erogati secondo lo schema di riferimento utilizzato per lo scorso anno, fermo restando che l’annualità 2022 è da considerarsi chiusa definitivamente, in quanto il bonus carburante di cui all’art. 2 del D.L. 21/2022 è stato regolamentato da una differente normativa e, pertanto, non vi è alcun rischio di “contaminazione” dall’eventuale versione modificata per l’anno in corso.

(Autore: AMS)

(Fonte: FiscalFocus)


Ordine dei Consulenti del Lavoro Consiglio Provinciale di Palermo
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