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L’INPS, con la circolare n. 14/2023 , ha fissato per il 2023 il nuovo «ticket di licenziamento» , che risulta pari ad euro 603,11 annui (557,92 euro per l’anno 2022).
Il ticket, operativo dal 2013, è dovuto in tutti i casi d’interruzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato, salvo eccezioni: dimissioni, risoluzioni consensuali, decesso del lavoratore, licenziamento domestici, c. La misura annua, è pari al 41% del «massimale mensile» della Naspi. Va versato per ogni anno di anzianità posseduto dal lavoratore presso l’azienda che lo licenzia, fino a un massimo di tre. Per le frazioni di anno si paga in misura mensile (un mese se si è lavorato per più di 15 giorni): importo annuo diviso 12.
In alcuni casi il ticket è maggiorato. Nello specifico:
– è dovuto in misura raddoppiata nell’ipotesi di licenziamenti collettivi con accordo sindacale da parte di aziende non soggette a Cigs;
– è dovuto in misura triplicata nell’ipotesi di licenziamenti collettivi senza accordo sindacale da parte di aziende non soggette a Cigs;
– è dovuto in misura sestuplicata nel caso di licenziamenti collettivi senza accordo sindacale da parte di aziende soggette a Cigs.
Il ticket , avendo valenza contributiva, è soggetto alla disciplina sanzionatoria ordinaria prevista in materia di contribuzione obbligatoria.
E’ utile ricordare che negli anni dal 2013 al 2021 l’Inps ha calcolato il ticket sulla «retribuzione limite» e non sul «massimale» Naspi come previsto dalla legge. Perciò, con circolare 117/2021 l’Inps ha annunciato l’arrivo di una regolarizzazione per i licenziamenti avvenuti nel periodo dal 1° gennaio 2013 al 31 agosto 2021. Per i periodi dal 1° gennaio 2013 al 30 aprile 2015 i datori di lavoro risulteranno «a credito» nei confronti dell’Inps, perché hanno versato ticket più alti del dovuto; per i periodi dal 1° maggio 2015 al 31 agosto 2021, invece, risulteranno «a debito», perché hanno pagato ticket inferiori al dovuto.
(Autore: AMS)
(Fonte: ItaliaOggi)