Skip to main content

Fringe benefit, conguaglio al 31/3


Ordine Informa

L’INPS, nel messaggio n. 4616/2022 spiega che c’è tempo fino al 31 marzo per il conguaglio contributivo degli eventuali fringe benefit erogati ai dipendenti oltre il limite di 3.000 euro consentito (3.200 euro in caso di erogazione di buoni carburanti).

Per l’anno 2022, la crisi del «caro bollette» ha fatto elevare il limite di esenzione e fatto ampliare le tipologie di fringe benefit concessi ai lavoratori ammessi al regime agevolato. Spiega l’Inps, sulla base della circolare 35/2022 dell’Agenzia delle entrate, che la novità va così letta:

– sono incluse tra i fringe benefit anche le somme erogate o rimborsate ai lavoratori dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale;

– il limite massimo di non concorrenza al reddito di lavoro dipendente di beni ceduti e servizi prestati, nonché delle somme erogate o rimborsate per il pagamento delle utenze (il limite massimo di esenzione fiscale e contributiva) è innalzato da euro 258,23 a euro 3.000.

L’AdE ha precisato che il tetto più alto (3.000 euro) di esenzione è da considerare un’agevolazione ulteriore, diversa e autonoma rispetto al c.d. bonus carburante: la possibilità, cioè, per i datori di lavoro di erogare ai propri dipendenti buoni per l’acquisito di carburante in esenzione fiscale e contributiva fino a 200 euro. Pertanto, si può fruire di due incentivi: fino a 200 euro per uno o più buoni carburanti e fino a 3.000 euro per gli altri beni. Nel caso in cui, in sede di conguaglio, il valore e le somme relative ai fringe benefit e/o al bonus carburante risultino superiori ai citati limiti previsti per il periodo d’imposta 2022, il datore di lavoro deve provvedere ad assoggettare a contributi il valore complessivo e non solo la quota eccedente. Nella determinazione dei limiti si deve tenere conto anche dei beni o servizi ceduti da eventuali precedenti datori di lavoro. Ai fini previdenziali, in caso di superamento dei limiti (3.000 euro per i fringe benefit e 200 euro per i buoni carburante) il datore di lavoro che opera il conguaglio deve procedere al versamento dei contributi solo sul valore dei fringe benefits e/o del bonus carburante da egli stesso erogati (diversamente da quanto avviene ai fini fiscali, dove sarà trattenuta anche l’Irpef sul fringe benefit erogato dal precedente datore di lavoro). Nel caso in cui, in sede di conguaglio, il valore dei beni o servizi risulti inferiore ai limiti (3.000 euro per i fringe benefit e 200 per il bonus carburante), il datore di lavoro deve procedere al recupero della contribuzione versata sul differenziale. Ai fini del recupero della quota di fringe benefit erogata e sottoposta a contributi, i datori di lavoro potranno procedere alle rettifiche con le denunce di competenza di dicembre 2022; con una delle denunce di competenza di gennaio e febbraio 2023; ovvero con i flussi di regolarizzazione, per ciascuna competenza interessata, specificando il nuovo imponibile, al netto del fringe benefit.

(Autore: AMS)

(Fonte: ItaliaOggi)


Ordine dei Consulenti del Lavoro Consiglio Provinciale di Palermo
X