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Con la recente sentenza 27334/22, depositata il 16 settembre 2022 u.s. dalla sezione lavoro della Cassazione, scatta sempre la reintegra e il risarcimento se il lavoratore, malato o infortunato, risulta licenziato prima che sia esaurito il periodo di comporto. E ciò anche se l’azienda ha meno di 15 dipendenti e la legge Fornero ha riscritto l’articolo 18 dello Statuto dei lavoratori, rendendo la reintegra residuale rispetto alla tutela risarcitoria. È infatti nullo, e non semplicemente ingiustificato, il recesso adottato dal datore in violazione dell’articolo 2110, secondo comma, Cc. E le conseguenze dei licenziamenti nulli sono indifferenti al numero dei dipendenti dell’azienda, mentre il requisito dimensionale può giustificare livelli diversi di tutela soltanto di fronte al licenziamento annullabile.
(Autore: AMS)
(Fonte: ItaliaOggi)