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Ammortizzatori dei Fondi a copertura integrale


Ordine Informa

L’INPS, con il messaggio n. 2936/2022, evidenzia il campo di applicazione dei fondi di solidarietà bilaterali, riepilogando  l’assetto normativo relativo alle tutele garantite dai fondi dopo le innovazioni recate dalla Legge n. 234/2021. In pratica, i datori di lavoro che, operando in settori esclusi dalla cassa integrazione ordinaria, rientrano nelle tutele dei fondi di solidarietà bilaterali previsti dagli articoli 26, 27 e 40 del D.Lgs n. 148/2015, escono dall’orbita degli ammortizzatori sociali di stampo classico disciplinati dal titolo I del medesimo D.Lgs (per esempio cassa integrazione ordinaria/straordinaria) e non devono più assolvere alle relative contribuzioni.

Nel messaggio sopra citato,  l’INPS ha altresì, fornito importanti precisazioni in ordine alla durata delle prestazioni garantite dai fondi. In particolare è stato precisato che, ferma restando la durata minima dei trattamenti (13 settimane in un biennio mobile per i datori di lavoro che occupano mediamente fino a 5 dipendenti nel semestre precedente e 26 settimane quelli con dimensioni superiori a 5 e fino a 15), i fondi possono garantire, a seconda della causale invocata (ordinaria o straordinaria) e indipendentemente dal requisito dimensionale dei datori, prestazioni fino alle durate massime pari a quelle stabilite rispettivamente per la CIGO (52 settimane nel biennio mobile) e per la CIGS (24 mesi per riorganizzazione aziendale, anche per realizzare processi di transizione; 12 mesi per crisi aziendale e 36 mesi per contratto di solidarietà).

Resta confermato, in ogni caso, il rispetto del limite massimo complessivo dei trattamenti stabilito dall’articolo 4, primo comma, del D.Lgs n. 148/2015 (in genere 24/36 mesi nel quinquennio mobile).

Inoltre l’Inps ricorda che, dal 1° gennaio 2022, le imprese artigiane dell’indotto escono dall’orbita CIGS e dall’obbligo di versamento del rispettivo contributo; in caso di sospensione dell’attività per causali straordinarie, le stesse saranno tutelate dal fondo bilaterale di settore (FSBA).

(Autore: AMS)

(Fonte: Il Sole 24Ore)


Ordine dei Consulenti del Lavoro Consiglio Provinciale di Palermo
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