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Nello schema di D.Lgs di recepimento della direttiva Ue 2019/1158, approvato il 31 marzo 2022 dal CDM, viene varato un pacchetto di interventi su smart working e congedi; si apre infatti a una corsia preferenziale sul lavoro agile per genitori di figli fino a 12 anni e caregivers: i datori di lavoro che stipulano accordi di smart working sono tenuti a riconoscere priorità alle richieste formulate da lavoratori con figli fino a 12 anni di età o senza alcun limite di età nel caso di figli disabili e il lavoratore che richiede di fruire del lavoro agile non può essere sanzionato, demansionato, licenziato, trasferito o sottoposto ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro, ha chiarito in una nota il ministero del Lavoro. Vengono ampliati anche i congedi. Va a regime la nuova tipologia di congedo di paternità, obbligatorio e della durata di 10 giorni (non frazionabili a ore), fruibile dal padre lavoratore nell’arco temporale che va dai due mesi precedenti ai cinque successivi al parto. Per quanto riguarda i congedi parentali le novità sono tre:
- aumenta da 10 a 11 mesi la durata complessiva del diritto al congedo spettante al solo genitore;
- i mesi di congedo parentale coperto da indennità (30% della retribuzione) sono aumentati da sei a nove in totale;
- sale da sei a 12 anni l’età del bambino entro cui i genitori, anche adottivi e affidatari, possono fruire del congedo parentale (indennizzato parzialmente, al 30%).
Novità anche per lavoratrici autonome e libere professioniste: esteso il diritto all’indennità di maternità anche per gli eventuali periodi di astensione anticipati per gravidanza a rischio.
(Autore: AMS)
(Fonte: Il Sole 24Ore)