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Con l’art. 75 del D.Lgs.n. 276/2003 (sostituito dall’art. 18, comma 1, D.Lgs. 6 ottobre 2004, n. 251), è entrata in vigore la certificazione dei contratti di lavoro.
Con tale innovativo istituto del diritto del lavoro italiano, il legislatore ha inteso creare uno strumento idoneo finalizzato a due obiettivi principali:
1. la riduzione del contenzioso in materia di qualificazione di tutti i contratti di lavoro, nonché dei contratti di associazione in partecipazione e di appalto disciplinati dal codice civile;
2. l’assicurazione di un adeguato grado di certezza al contratto, fonte del rapporto di lavoro.
Gli effetti della certificazione sono importanti, oltre che sul piano della certezza del diritto, anche su quello della resistenza del contratto in caso di controversia, in quanto la certificazione dispiega i propri effetti verso i terzi (enti previdenziali compresi) e previene il contenzioso giudiziale in materia di qualificazione del rapporto.
Si ha quindi la c.d. inversione dell’onere della prova: spetta ai terzi (e fra questi anche agli organi di vigilanza) dimostrare eventualmente in giudizio che tale rapporto di lavoro è difforme dal testo certificato.
La certificazione presenta notevoli vantaggi per le parti (lavoratori e aziende).
Uno fra tutti è la certezza della “qualità” dei contratti stipulati, in quanto la Commissione di Certificazione ha anche la funzione di consulenza e assistenza alle parti che può essere svolta sia in fase di stipulazione del contratto sia durante lo svolgimento del rapporto.
Infatti le parti possono, liberamente, far ricorso alla consulenza anche per la stipula del contratto o per le sue modificazioni che si rendessero necessarie per renderlo conforme alle disposizioni legislative.
· Quindi, la commissione di certificazione, si occupa, a pieno titolo, della stipula del contratto, delle eventuali modifiche, della verifica e della convalida della regolarità formale e sostanziale di qualunque modello contrattuale prescelto dalle parti.
Significativa, da parte dell’art. 31, co. 17, legge n. 183/2010, l’introduzione della possibilità di certificare non soltanto il contratto di lavoro stipulato ex novo, ma anche assegnare efficacia retroattiva al provvedimento di certificazione emesso dalla commissione in relazione a contratti in corso di esecuzione. E ciò sin dalla data di stipula del contratto.
Con la stessa legge 183/2010 il Legislatore, a conferma del riconoscimento di interlocutore qualificato, affida, alle Commissioni di certificazione, conciliazione ed arbitrato dei Consulenti del Lavoro,anche la rilevante funzione c.d. “conciliativa”.
Cosicché le Commissioni possono essere sede di svolgimento del tentativo facoltativo di conciliazione ai sensi dell’art. 410 cpc e istituire camere arbitrali per la definizione delle materie di cui all’art. 409 cpc (lavoro subordinato e parasubordinato) e all’art. 63, comma 1, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165.
La Commissione di Certificazione, Conciliazione ed Arbitrato, oltre alla funzione di certificazione di tutti i contratti di lavoro, svolge funzioni di certificazione dei contratti di appalto, dell’atto di deposito e del contenuto dei regolamenti interni delle cooperative, delle rinunce e transazioni aventi ad oggetto i diritti derivanti da un rapporto di lavoro, del tentativo facoltativo di conciliazione di cui all’art. 410 e ss. c.p.c., come modificati dal l’art. 31 L. n. 183/2010.
Inoltre, ai sensi dell’art. 6 del D.Lgs. 23/2015 presso le Commissioni di Certificazione può essere stipulata l’offerta di conciliazione per i licenziamenti dei lavoratori assunti dal 7 marzo 2015 (c.d. tutele crescenti), con la quale il datore di lavoro, a fronte della definitiva cessazione del rapporto di lavoro, offre al lavoratore una somma esente da imposizione fiscale e contributiva, pari ad 1 mese per ogni anno di servizio (comunque non inferiore a 2) e sino ad un massimo di 18 mensilità.
L’accettazione dell’offerta conciliativa da parte del lavoratore comporta ex legel’estinzione del rapporto alla data del licenziamento e la rinunzia all’impugnazione del licenziamento, anche se il lavoratore l’ha già proposta.
Con l’entrata in vigore del D.Lgs. 81/2015 (c.d. Jobs Act), si ampliano le competenze delle Commissioni di certificazione, presso le quali possono essere stipulati:
· accordi individuali di modifica delle mansioni, della categoria, del livello di inquadramento e della relativa retribuzione, nell’interesse del lavoratore alla conservazione dell’occupazione, all’acquisizione di una diversa professionalità o al miglioramento delle condizioni di vita(art. 3 del DLgs n. 81/2015);
· clausole elastiche nel contratto part-time, nel caso in cui il contratto collettivo non le disciplina, per la modifica da parte del datore dell’orario stabilito nell’accordo individuale part-time (variazione della collocazione temporale ovvero variazione in aumento della durata della prestazione – art. 6 del DLgs n. 81/2015);
· accordo di cui all’art. 54 del D.Lgs. n. 81/2015 (stabilizzazione dei collaboratori coordinati e continuativi anche a progetto e di persone titolari di partita IVA) con il quale il collaboratore si impegna a non impugnare il pregresso rapporto di collaborazione, a fronte di assunzione dal 1° gennaio 2016 con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato (con obbligo del datore a non recedere – salvo giusta causa o giustificato motivo soggettivo – per almeno 12 mesi). In tal modo il datore gode dell’estinzione degli illeciti amministrativi, contributivi e fiscali connessi all’erronea qualificazione del rapporto di lavoro.
La commissione di certificazione istituita presso l’Ordine provinciale di Palermo si è dotata di una organizzazione che le ha consentito di certificare contratti di lavoro, clausole di contratti e di operare quale commissione di conciliazione. Nel solo anno 2015 fino al mese di novembre la commissione ha prodotto oltre 120 tra certificazioni e tentativi facoltativi di conciliazione, fornendo un’opera prevalentemente a favore dei consulenti del lavoro ma anche ad altri professionisti, che negli ultimi anni si sono avvicinati alla commissione di certificazione apprezzando il lavoro anche di assistenza alle parti per la definizione degli accordi.
Non sfugge a nessuno che il ruolo del consulente del lavoro ed il suo riconoscimento nel tempo passi anche dalle attività che via via il legislatore riconosce alla categoria quale soggetto competente e terzo in grado di contribuire a regolare il mercato del lavoro.
È interesse della categoria utilizzare al massimo lo strumento, qualificando sempre più il ruolo della professione.
L’iter procedimentale per la certificazione e per le conciliazioni è definito da apposito regolamento in modo semplice e veloce.
I componenti della commissione sono disponibili a fornire assistenza e consulenza ai colleghi per consentire a tutti di poter utilizzare questo importante strumento di deflazione del contenzioso.
A cura della Commissione di Certificazione, Conciliazione e Arbitrato