Skip to main content

Studi a responsabilità limitata


Fisco Ordine Informa

La rettifica della precompilata entro il 10 novembre limita le responsabilità dei Caf e dei professionisti alle sole sanzioni. L’entità di queste ultime dipende però dall’invio tempestivo o meno della dichiarazione originaria. Ai fini della tardività dell’invio del modello 730/2015 vale il termine prorogato del 23 luglio 2015 e non quello originario del 7 luglio. Nessuna attività di accertamento, iscrizione a ruolo e riscossione se dal rilascio di un visto di conformità infedele deriva un credito tributario inferiore ai 30 euro. Sono questi, in estrema sintesi, gli ultimissimi chiarimenti forniti dall’Agenzia delle entrate con la circolare n.34/e di ieri in risposta a una serie di questioni interpretative ad essa prospettate dal coordinamento nazionale dei centri di assistenza fiscale. Ovviamente si tratta di questioni che vertono tutte sul tema della dichiarazione 730 precompilata e sulle nuove sanzioni previste a carico dei professionisti e degli intermediari abilitati disciplinate dall’articolo 6 del dlgs 175 del 2014.
Regime sanzionatorio per rettifiche entro il 10 novembre. Premesso che l’invio di un modello 730 rettificativo entro il termine del 10 novembre comporta per il Caf il pagamento della sola sanzione che sarebbe stata richiesta al contribuente e non anche le maggiori imposte e gli interessi, la consulta dei centri di assistenza fiscale ha chiesto alle Entrate se in tale ipotesi sia dovuta, in aggiunta, anche la sanzione per tardiva dichiarazione.

(Autore: Andrea Bongi)

(Fonte: ItaliaOggi) 


Ordine dei Consulenti del Lavoro Consiglio Provinciale di Palermo
X