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Ravvedimento operoso con efficacia penale


Ordine Informa

Il ravvedimento operoso acquista efficacia penale: la regolarizzazione amministrativa delle violazioni di dichiarazione infedele o omessa comporterà la non punibilità dei reati. Ai soli fini penali, inoltre, l’omissione della dichiarazione potrà essere sanata entro il termine di presentazione di quella successiva. Questo, però, a condizione che la regolarizzazione sia spontanea. Sono alcune delle novità contenute nella bozza del dlgs di riforma del sistema penale tributario presentata ieri in consiglio dei ministri. Se il testo sarà confermato, ci sarà anche lo sdoppiamento del reato di compensazione indebita, sanzionato diversamente a seconda che il credito sia non spettante oppure inesistente. Praticamente certa, come anticipato ieri, l’elevazione a 150.000 euro della soglia per la rilevanza penale delle violazioni di omesso versamento dell’Iva e delle ritenute. 
Omessi versamenti e compensazioni indebite. Cominciamo dalle modifiche agli articoli 10-bis e 10-ter del dlgs n. 74/2000: il mancato pagamento dell’Iva e delle ritenute d’imposta dovute in base alla dichiarazioni annuali costituirà reato solo se i rispettivi importi superano 150.000 euro nel periodo d’imposta (anziché 50.000 euro). Invariata invece la soglia (50.000 euro) per la configurazione del reato di indebita compensazione di cui all’art. 10-quater.
(Fonte: ItaliaOggi)


Ordine dei Consulenti del Lavoro Consiglio Provinciale di Palermo
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