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Per la decorrenza del termine breve (60 giorni) per impugnare le pronunce delle commissioni tributarie è sufficiente che la sentenza venga notificata alla controparte a mezzo raccomandata diretta con avviso di ricevimento. Alle notifiche delle sentenze tributarie a mezzo del servizio postale non si applicano le regole del processo civile. Dunque, non è necessaria la relata di notifica sull’originale e la copia dell’atto da parte dell’ufficiale giudiziario. L’importante principio è stato affermato dalla Corte di cassazione, con la sentenza 8151 del 22 aprile scorso, che ha ritenuto inammissibile il ricorso tardivo proposto dal fisco e ha escluso la rimessione in termini in seguito alla notifica della sentenza effettuata dal contribuente con raccomandata ordinaria. Per i giudici di legittimità, è attribuita alla parte interessata la facoltà di avvalersi della forma di notifica della sentenza che ritiene più opportuna tra quelle indicate dall’articolo 38 del dlgs 546/1992. «Ne segue che laddove tale scelta ricada sulla notifica mediante spedizione diretta con raccomandata A/R, non trova applicazione il richiamo – disposto dal dlgs n. 546 del 1992, art. 16, comma 2, – al modello previsto dall’art. 137 c.p.c. e ss., che prevede nel caso di notifica a mezzo posta ai sensi dell’art. 149 c.p.c., comma 2, e della legge n. 20 novembre 1982, n. 890, art. 3, comma 1, la redazione di apposita relata di notifica sull’originale e la copia dell’atto da parte dell’ufficiale giudiziario». La Cassazione ha giudicato inoltre infondata la tesi dell’Agenzia delle entrate «volta a ottenere la rimessione in termini della impugnazione tardivamente proposta, sul presupposto dell’errore incolpevole indotto dalla “equivoca” modalità di notifica della sentenza di appello scelta dal contribuente». La notifica della sentenza per mezzo dell’ufficiale giudiziario non è più l’unica modalità che le parti possono utilizzare per far decorrere il termine breve (60 giorni) per impugnare le sentenze delle commissioni tributarie. Prima delle modifiche apportate all’articolo 38 dall’articolo 3 del dl 40/2010 le sentenze potevano essere notificate solo tramite ufficiale giudiziario (Cassazione, sentenza 4940/2006).