Skip to main content

Sul segreto professionale barriera difensiva


Ordine Informa

Professionisti al riparo dal reato di rivelazione di segreto professionale. Il decreto legislativo 28/2015 sulla non punibilità del reato tenue non abituale incide sull’illecito previsto dall’articolo 622 del codice penale. Il decreto si applica a tutti i reati puniti con pena non superiore a cinque anni e comporta il proscioglimento, se il fatto provoca una conseguenza esigua e se la condotta non integra una propensione a commettere il reato. Del particolare beneficio può trarre vantaggio il professionista tenuto al segreto professionale. Anzi si può dire che si alza un’ulteriore barriera a garanzia dell’operato del professionista, il quale potrà sia invocare la scriminante della giusta causa. L’articolo 622 codice penale punisce chiunque, avendo notizia, per ragione del proprio stato o ufficio, o della propria professione o arte, di un segreto, lo rivela, senza giusta causa, oppure lo impiega a proprio o altrui profitto. Il reato comprende sia la rivelazione sia l’impiego della notizia segreta. L’obbligo del segreto professionale si aggiunge, poi, all’obbligo di rispettare la privacy, anche se i due ambiti sono spesso fraintesi. La sanzione per la rivelazione del segreto professionale è quella della reclusione fino a un anno o con la multa da 30 a 516 euro. La sanzione si applica se dal fatto può derivare nocumento. La sanzione è aggravata se il fatto è commesso da amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci o liquidatori o se è commesso da chi svolge la revisione contabile della società. Il reato di rivelazione di segreto professionale è punibile a querela della persona offesa. La sanzione prevista per il resto di segreto professionale rientra nel limite dei cinque anni posto dal decreto legislativo 28/2015. Il rischio penale del professionista, a questo punto, è subordinato a più fattori.

(Fonte: ItaliaOggi)

Ordine dei Consulenti del Lavoro Consiglio Provinciale di Palermo
X