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Lavori usuranti. Entro il 31 marzo la comunicazione annuale


Ordine Informa

Si avvicina la scadenza del 31 marzo per effettuare le comunicazioni annuale dei lavori usuranti al Ministero del Lavoro, attraverso il portale Cliclavoro, utilizzando l’apposito modello “Lav-Us da trasmettere telematicamente

I datori di lavoro interessati sono coloro che occupano lavoratori che svolgono lavori particolarmente usuranti (indicati all’articolo 2 del decreto 19 maggio 1999 del Ministro del Lavoro e della Previdenza sociale), lavori notturni (indicati all’articolo 1 del decreto legislativo 8 aprile 2003 n.66)Lavorazioni svolte da addetti alla cosiddetta “linea catena” (così come indicate all’art. 1, comma 1 lettera c del decreto legislativo 21 aprile 2011 , n. 67 ed elencate nell’allegato 1 dello stesso decreto) e Conducenti di veicoli, di capienza complessiva non inferiore a 9 posti, adibiti a servizio pubblico di trasporto collettivo (art. 1, comma 1 lettera d del decreto legislativo 21 aprile 2011 , n. 67)

Il modulo è composto da una prima sezione, in cui inserire i riferimenti dell’azienda (completi di matricola aziendale INPS, codice cliente INAIL, codici relativi ad eventuali altri enti previdenziali, numero di iscrizione alla camera di Commercio, codice ATECO di attività), da una seconda sezione con l’elenco delle attività produttive in cui si volgono le attività soggette a comunicazione, e dalla terza sezione dedicata ai dati di invio, che viene compilata automaticamente dal sistema.

Nella sezione relativa alle attività produttive, bisogna indicare tutte le sedi in cui l’impresa svolge lavori usuranti premendo il tasto “aggiungi un’unità produttiva”. Per ognuna di queste, si indicano i dati dei singoli lavoratori che effettuano lavori usuranti. Alla fine, il sistema fornisce un riepilogo dei dati inseriti, che possono essere modificati e corretti.

Nella sezione Dati di invio, bisogna indicare le generalità del soggetto nel caso in cui sia diverso dal datore di lavoro. 

In caso di processi produttivi in serie o in “linea catena” (attività ripetute e costanti dello stesso ciclo lavorativo, controllo computerizzato delle linee di produzione, etc. come indicato dal decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67 all’art. 1 comma 1 lettera c), è necessario comunicare lo svolgimento delle lavorazioni entro trenta giorni dall’inizio delle attività. 

Nel caso di lavori notturni (svolti in modo continuativo o compreso in regolari turni periodici), per adempiere agli obblighi previsti è necessario indicare, per ogni dipendente, il numero dei giorni di lavoro notturno svolti,

La sanzione amministrativa per la mancata comunicazione va da 500 a 1.500 euro.

 A.A.


Ordine dei Consulenti del Lavoro Consiglio Provinciale di Palermo
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