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Nuovi minimi: apertura immediata?


Fisco

La convenienza a procedere subito senza aspettare il 2015
Premessa – Un contribuente che apre la partita Iva entro il 31 dicembre 2014 può ancora accedere all’attuale “regime dei minimi”. Se invece si aspetta il 2015, sarà necessario scegliere tra il nuovo “regime forfettario” e il regime ordinario, entrambi meno vantaggiosi rispetto al “regime dei minimi”.
Legge di stabilità 2015 – Il disegno di legge di stabilità 2015 prevede novità significative per le imprese e gli esercenti arti e professioni di dimensioni minime. In particolare, l’art. 9, che consta di 36 commi, introduce nell’ordinamento tributario un regime di determinazione forfetaria del reddito assoggettato a imposizione sostitutiva caratterizzato da una drastica semplificazione degli adempimenti, contabili e fiscali.
Caratteristiche – Il nuovo regime si differenzia rispetto agli attuali regimi semplificati in vigore per il fatto che il reddito imponibile si determina in via forfetaria applicando ai ricavi e compensi percepiti nel corso del periodo d’imposta, un coefficiente di redditività differenziato per tipologia di attività svolta. Va rilevato che, a differenza di quanto accade nel regime dei minimi, si tratta di un regime forfetario in cui non assumono alcuna rilevanza le spese sostenute nello stesso periodo relative all’esercizio dell’attività d’impresa o professionale; le spese sono forfetizzate nella percentuale di redditività. Una volta determinato il reddito, questo viene assoggettato a un’imposta sostitutiva dell’imposta sui redditi, delle addizionali regionali e comunali e dell’imposta regionale sulle attività produttive, pari al 15 per cento.
Confronto con attuale regime dei minimi – Se per quanto riguarda le semplificazioni fiscali, il nuovo regime forfettario e l’attuale regime dei minimi si equivalgono la stessa cosa non può dirsi relativamente al carico fiscale. Infatti l’imposta sostituiva del regime dei minimi (5%) risulta molto più bassa rispetto al 15% previsto per il nuovo regime forfettario. Al contrario, a favore del nuovo regime forfettario troviamo il regime contributivo agevolato che prevede la possibilità di determinare i contributi previdenziali sulla base del reddito dichiarato, senza dover applicare la normativa sulla contribuzione calcolata sul reddito minimo.
Ricavi – Altra differenza è data dal limite dei ricavi: mentre nel regime dei minimi è fisso per tutti a 30.000 euro nel nuovo regime forfettario questi variano in base all’attività imprenditoriale, artistica o professionale esercitata. Questo potrebbe essere un vantaggio nel caso in cui il contribuente eserciti un’attività per la quale la nuova soglia di ricavi è superiore a 30.000 €, ma si tramuta in svantaggio per le attività con un nuovo limite di ricavi più basso di 30.000 €.
Start up – Nel confronto non bisogna dimenticare che al verificarsi di particolari condizioni per i contribuenti che accedono al regime forfetario intraprendendo una nuova attività, il reddito, assoggettato all’imposta sostitutiva del 15%, è ridotto di 1/3 per l’anno di inizio attività e per i 2 successivi.
Abrogazione – La previsione si “accompagna” a ulteriori interventi finalizzati all’abrogazione del regime delle nuove iniziative produttive, del regime dei minimi e del regime contabile agevolato, seppure con una opportuna “tutela” per i soggetti che nel 2014 fruiscono del regime fiscale di vantaggio di cui all’art. 27, commi 1 e 2, del D.L. n. 98/2011 (regime dei minimi). Considerato che l’introduzione del nuovo regime forfetario potrebbe, infatti, penalizzare coloro che attualmente adottano il regime dei minimi, il comma 35 dell’art. 9 del disegno di legge prevede una clausola di salvaguardia in base alla quale, coloro che alla data del 31.12.2014 adottano il regime dei minimi possono continuare ad applicarlo fino al momento della cessazione “naturale”, ossia alla fine del quinquiennio o al compimento del 35° anno di età.
Apertura partita Iva – Alla luce di tale “affiancamento” tra i due regimi e considerato il fatto che l’attuale regime dei minimi risulta “fiscalmente meno oneroso”, il contribuente potrebbe trovare vantaggioso aprire la partita Iva entro la fine del 2014 accedendo all’attuale regime dei minimi, sostenendo cosi i “costi fiscali” degli ultimi due mesi dell’anno ma fruendo dell’imposta ridotta al 5% fino alla sua naturale scadenza e cioè per cinque anni o fino al 35° anni di età.
(Fonte: Fiscal Focus)


Ordine dei Consulenti del Lavoro Consiglio Provinciale di Palermo
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