Fisco Ordine Informa
Pochi i contribuenti alla cassa, il prossimo 1° dicembre. Molti contribuenti non saranno in grado, infatti, di versare gli acconti delle imposte per il 2014 e tenteranno di ricorrere al ravvedimento operoso o alla rateizzazione del dovuto, dopo l’esecutività del ruolo, se e quando avranno le relative disponibilità. Questo è quanto emerge da una ricognizione effettuata presso associazioni e professionisti, che evidenzia l’alta entità degli acconti dovuti per l’anno in corso, in particolare per effetto dell’applicazione del «metodo previsionale» (100% dell’Irap, 100% dell’Irpef, 95% della «cedolare secca», 100% dell’Ivie e dell’Ivafe e 101,5% dell’Ires). Il fisco insomma, per esigenze di cassa, preleva anche in corso d’anno (in netto anticipo) imposte senza ancora aver determinato il reddito su cui applicare le relative aliquote (si pensi ai professionisti incisi dalla ritenuta d’acconto sul 20% del fatturato, anche in presenza di dipendenti), mettendo in difficoltà molti contribuenti per il pagamento degli acconti in scadenza il prossimo 1° dicembre (il 30 novembre cade di domenica). Posto il fatto che il contribuente può, in luogo del cosiddetto «metodo storico» (acconti determinati sulle imposte pagate nel precedente anno, ma tenendo conto degli eventuali regimi agevolativi presenti), adottare il «metodo previsionale», determinando le imposte (presunte) sul reddito «rideterminato» per il periodo d’imposta in corso, in relazione alla variazione (in diminuzione) intervenuta nel corso del 2014, rispetto all’anno precedente (2013), in caso di reddito stabile non può che procedere nel versamento degli acconti comunque dovuti. Si ricorda, peraltro, che le somme relative agli acconti, che devono essere versati nel mese di novembre, ovvero nell’undicesimo mese dell’esercizio, per i soggetti con periodo d’imposta «non» coincidente con l’anno solare, non possono essere rateizzate ulteriormente e che, in caso di omesso, insufficiente o ritardato pagamento degli stessi, si rende applicabile la disciplina, di cui ai dlgs 471 e 472 del 1997; per le violazioni inerenti ai contributi previdenziali (Inps), di cui alla legge 335/1995, invece, è applicabile la disciplina specifica, riferita alle sanzioni di natura contributiva.
(Fonte: ItaliaOggi)