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La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 22154 del 20 ottobre 2014 ha ribadito il principio secondo cui, il lavoratore che scelga volontariamente e senza esservi costretto da esigenze funzionali alla prestazione lavorativa, di recarsi sul luogo di lavoro con il proprio veicolo, preferendolo al trasporto pubblico che“costituisce lo strumento normale per la mobilità delle persone e comporta il grado minimo di esposizione al rischio di incidenti”, non ha diritto all’indennità di inabilità temporanea a carico dell’Inail.
(Fonte: Corte di Cassazione)