Fisco Ordine Informa
A partire dal 1° maggio 2014, gli interessi di mora per il ritardato pagamento delle somme iscritte a ruolo scenderanno dal 5,2233% al 5,14% in ragione annuale. A comunicarlo é stato il Provvedimento n. 51685 del 10.04.2014 dell’Agenzia delle Entrate.
Si rammenta che l’art. 30 del DPR 602/73 prevede che, decorsi sessanta giorni dalla notifica della cartella di pagamento, sulle somme iscritte a ruolo (escluse le sanzioni pecuniarie tributarie e gli interessi) si applichino, a partire dalla data di notifica della cartella e fino alla data del pagamento, gli interessi di mora al tasso determinato annualmente con decreto del Ministero delle Finanze con riguardo alla media dei tassi bancari attivi. In attuazione di tale disposizione, con Provvedimento del 4 marzo 2013, il tasso di mora da applicare per il ritardato pagamento delle somme iscritte a ruolo era stato fissato al 5,2233% su base annua.
Considerato che proprio l’art. 30 prevede una determinazione annuale del tasso di interesse in questione, la Banca d’Italia, con Nota del 4 marzo 2014, ha stimato al 5,14% la media dei tassi bancari attivi con riferimento al periodo 01.01.2013 – 31.12.2013.
Pertanto, qualora un contribuente non paghi il suo debito entro il termine di 60 giorni dal giorno della notifica della cartella, al momento del pagamento sarà tenuto anche al versamento degli interessi di mora, che a decorrere dal 1° maggio prossimo saranno calcolati secondo il tasso del 5,14% solo sulle imposte iscritte a ruolo (e non sulle sanzioni e sugli altri interessi applicati) per ogni giorno di ritardo, da quando ha ricevuto l’atto e fino al giorno del pagamento.
In conclusione, si ricorda che tali interessi sono dovuti anche in caso di accertamento esecutivo, se gli importi intimati non sono versati entro il termine per il ricorso, a partire dal giorno successivo alla notifica dell’atto (art. 29 del D.L. 78/2010).
(fonte Fisco 7)