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730 precompilato: come accedere? Spese mediche, come ottenere il rimborso


Ordine Informa

Da venerdì scorso, 15 aprile, è disponibile online il modello 730 precompilato. Mentre i contribuenti sono alle prese con la compilazione e l’invio, ecco di seguito elencati alcuni rischi in cui non incappare in merito ai rimborsi per le spese mediche.
Con riferimento, infatti, all’inserimento nel modello 730 precompilato delle spese sanitarie del 2015 risulta al netto dei rimborsi; se però questi ultimi attengono a spese di anni precedenti devono essere ricompresi tra i redditi a tassazione separata.

Come anticipato sopra, le spese mediche del 2015 sono inserite nel 730 precompilato al netto di quelle rimborsate nel medesimo periodo d’imposta. Al contrario, i rimborsi ricevuti nel 2015 però riferiti a spese sostenute in anni di imposta pregressi sono riportati nel rigo D7, compresi quindi tra i redditi da assoggettare a tassazione separata.

Nel caso, infatti, il contribuente, nelle passate dichiarazioni dei redditi, non si sia tuttavia detratto totalmente o parzialmente le spese rimborsate, è tenuto a correggere il modello precompilato, abbassando o togliendo, a seconda dei casi, quanto precaricato dall’Agenzia delle Entrate e sottoposto inesattamente a tassazione.

Per le spese sanitarie rimborsate durante il 2015, il cui sostenimento da parte del contribuente però riguarda anni passati, l’informazione viene direttamente inserita dall’amministrazione finanziaria nel modello 730 precompilato al rigo D7.

Questo per via del fatto che nel momento in cui il modello viene predisposto dall’amministrazione finanziaria, quest’ultima non è a conoscenza del fatto che le spese sanitarie rimborsate siano state effettivamente detratte dal contribuente nelle passate dichiarazioni dei redditi.

Da ciò ne deriva che tali rimborsi vengono inseriti nel 730/2016 tra i redditi da assoggettare a tassazione separata, seguendo quindi le disposizioni della normativa fiscale.

Il contribuente, con riferimento alle spese mediche sostenute nel corso del 2015 e rimborsate nel 2016, dovrà stabilire se inserirle o meno tra quelle detraibili di quest’anno.

Per il totale, tale inserimento implicherà che nella dichiarazione dei redditi dell’anno prossimo bisognerà procedere con la tassazione separata per l’importo rimborsato; viceversa, una precisazione al rigo E1 al netto consentirà di chiudere immediatamente i conti con il Fisco.

Le somme che confluiscono al rigo D7, in mancanza di un intervento manuale, faranno sì che nella dichiarazione di quest’anno si manifesti un debito d’imposta del 20% del rimborso delle spese mediche ricevuto.

A meno che non si opti per la tassazione ordinaria, questi redditi non vengono infatti congiunti con gli altri prodotti di norma nel periodo in cui si è determinato complessivamente il reddito, scontando invece una tassazione preliminare autonoma e parziale.

Questo implica il versamento immediato di un acconto dell’imposta pari al 20% e la consecutiva quantificazione dell’importo realmente dovuto da parte delle Entrate con notifica al contribuente di una specifica comunicazione implicante la richiesta di pagamento del saldo dovuto entro 30 giorni dal ricevimento.

In base all’articolo 21 del Tuir, l’imposta riguardante la tassazione separata deve essere determinata applicando all’importo degli oneri rimborsati l’aliquota media calcolata su un reddito figurativo prodotto dalla metà del reddito complessivo netto dichiarato dal contribuente nel biennio precedente all’anno in cui per tali redditi è scaturito il presupposto per la tassazione. Successivamente, a questo importo viene dedotto l’acconto del 20% versato al momento della dichiarazione.

Rimane comunque al contribuente la possibilità di optare per la tassazione ordinaria, facendo, però, attenzione ad indicare espressamente questa scelta nella dichiarazione dei redditi attinente all’anno d’imposta in cui il rimborso viene percepito, barrando la corrispondente casella 2, al rigo D7. Il reddito, in tal caso, farà cumulo con gli altri redditi che sono riconosciuti nel periodo d’imposta e sarà tassato in dichiarazione ordinariamente.

(Fonte: Leggi Oggi)


Ordine dei Consulenti del Lavoro Consiglio Provinciale di Palermo
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